24/04/2017
Industria 4.0 attestazione dei requisiti per il beneficio
L’Agenzia delle Entrate ha emesso in data 30 marzo 2017 la Circolare 4/E ( circolare-n-4-e-del-30-03-2017.pdf ) fornendo chiarimenti in tema di iperammortamento (maggiorazione del 150% del costo di beni materiali cosiddetti Indusstria 4.0) e superammortamento per i beni immateriali connessi (software) ex articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016).
Particolare attenzione è rivolta alle indicazioni riguardanti la documentazione necessaria per fruire dei citati benefici. L’impresa è infatti tenuta a produrre:
Sia la perizia o l’attestazione che l’analisi tecnica sono realizzate “in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria”.
La dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Particolare attenzione è rivolta alle indicazioni riguardanti la documentazione necessaria per fruire dei citati benefici. L’impresa è infatti tenuta a produrre:
- una dichiarazione del legale rappresentante sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio così come stabilito dal D.P.R. 445/2000;
- ovvero, se i beni agevolabili hanno unitariamente un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti all’albo (che dichiarino la propria “terzietà” rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia) o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato che attestino che il bene “possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B” alla legge di Bilancio 2017 ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (requisito assolutamente dirimente per la spettanza dell’agevolazione).
- descrizione tecnica del bene agevolabile a dimostrazione della sua inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B, ed indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori ( beni-industria4-0-l232-2016.pdf software-industria4-0-l232-2016.pdf );
- descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e facoltativi;
- verifica dei requisiti di interconnessione e cioè che il bene (rif. Circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E del 7 aprile 2017):
- scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (ad esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, etc.) tramite un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (quali TCP-IP, HTTP, MQTT, etc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio: indirizzo IP).
- descrizione delle modalità che permettono di dimostrare l’interconnessione della macchina o dell’impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;
- rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare: schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, etc.).
Sia la perizia o l’attestazione che l’analisi tecnica sono realizzate “in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria”.
La dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.