08/01/2018
Legge di stabilità 2018 - L. 27.12.2017 n. 205
Monza, gennaio 2018 Circolare 01/2018
In occasione dell’approvazione della legge di bilancio, abbiamo raccolto le principali modifiche o innovazioni normative apportate sia da questa legge che dagli ultimi provvedimenti dell’anno appena concluso.
Alla data di stesura di questo documento non sono stati ancora emanati provvedimenti interpretativi ed è quindi possibile che alcune delle informazioni riportate necessitino di ulteriori approfondimenti o precisazioni.
Le informazioni sono esposte necessariamente in forma sintetica.
Lo studio è a disposizione, su appuntamento, per esaminare ed approfondire eventuali tematiche di singolo interesse.
LEGGE DI BILANCIO 2018 (Gazzetta Ufficiale 29.12.2017, n. 302, S.O. n. 62, L. 27.12.2017, n. 205 , “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”) 2
Proroga e integrazioni delle detrazioni per risparmio energetico - Art. 1, c. 3, lett. a) 2
Proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e bonus mobili- Art. 1, c. 3, lett. b) e b) n.3. 2
Detrazione Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde) - Art. 1, cc. 12-15. 3
Aliquota 10% cedolare secca per affitti a canone concordato - Art. 1, c. 16. 3
Detrazione canone di alloggi universitari - Art. 1, cc. 23, 24. 3
Abbonamento al trasporto pubblico. Detrazione o esclusione dal reddito. - Art. 1, c. 28. 3
Proroga di superammortamenti e iperammortamenti - Art. 1, cc. 29, 34 Art. 1, cc. 30-33, 35, 36. 3
Limite di reddito complessivo figli a carico Art. 1, cc. 252, 253. 4
Società ed associazioni sportive-dilettantistiche. Co.co.co. - Art. 1, cc. 358-360. 4
Compensi a sportivi dilettanti e collaboratori di cori, bande e filodrammatiche. Incremento del limite di esenzione. - Art. 1, c. 367. 4
Detraibilità delle spese per studenti con disturbo di apprendimento - Art. 1, cc. 665-667. 4
Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali - Art. 1, cc. 768-770. 5
Riordino delle scadenze fiscali. - Art. 1, c. 932, c. 933, c. 934. 5
Rivalutazione di partecipazioni e terreni - Art. 1, cc. 997, 998. 5
Capital gain da plusvalenze su partecipazioni qualificate Art. 1, cc. 999-1.002, 1.005. 5
Tassazione dei dividendi - Art. 1, cc. 1.003-1.006. 5
Imposta sul reddito d'impresa (IRI). Differimento - Art. 1, cc. 547-548. 5
Valore dei beni significativi soggetti ad Iva 10% Art. 1, c. 19. 5
Obbligo di fatturazione elettronica dal 2019 - Art. 1, c. 909, lett. a) ed e) 6
Trasmissione telematica di operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia - Art. 1, cc. 909, lett. a), n. 4, 915. 6
Obblighi di conservazione elettronica - Art. 1, c. 909, lett. a), n. 8. 6
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cessioni di carburante - Art. 1, c. 909, lett. b) 6
Fattura elettronica per cessioni di carburante e subappalti pubblici - Art. 1, cc. 917-919. 6
Abrogazione della scheda carburanti e tracciabilità dei pagamenti - Art. 1, cc. 920-927. 6
Fatture elettroniche per il tax free shopping- Art. 1, c. 1.088. 6
Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti - Art. 1, c. 909, lett. c) 6
Esonero contributivo per assunzione di giovani - Art. 1, cc. 100-108, 113, 114. 7
Retribuzioni e compensi ai lavoratori – Vietato il contante. - Art. 1, cc. 910-914. 7
Libro unico del lavoro in modalità telematica Art. 1, c. 1.154. 7
Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 - Art. 1, cc. 46-56. 8
Credito d’imposta per esercenti impianti di distribuzione di carburante - Art. 1, cc. 924, 925, 927. 8
Società sportive dilettantistiche lucrative - Art. 1, cc. 353-357. 8
Società operanti nel settore odontoiatrico. Contributo ENPAM - Art. 1, c. 442. 8
Vigilanza società cooperative Art. 1, c. 936. 8
Collegato alla Legge di bilancio 2018 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”- -Gazzetta Ufficiale 5.12.2017, n. 284 la L. 4.12.2017 n. 172 di conversione del D.L. 16.10.2017, n. 14. 9
Definizione dei ruoli. Riapertura 2010-2016 ed estensione ai ruoli 2017. (rottamazione cartelle) – Art. 1, cc. 4-6,8, 10 quater 9
Registri Iva in formato elettronico - Art. 19 octies, c. 6. 9
VARIE.. 9
ENASARCO - nuove aliquote 2018. 9
Tasso legale di interesse - 0,3% dal 2018 G.U. 292 del 15.12.2017. 9
Ancora una volta è disposta la proroga della detrazione fiscale del 65% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ora estesa alle spese sostenute sino al 31/12/2018,. Nel caso in cui le spese interessino parti comuni condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio, la detrazione del 65% è prorogata fino al 31.12.2022.
Integrazioni e modifiche
Se da un lato la legge di bilancio 2018 ha prorogato l’agevolazione, dall’altro ha ridotto dal 65% al 50% la detrazione per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
La norma integra anche altre fattispecie di intervento:
nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;
nella misura del 50%, invece, alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Vengono infine previste alcune misure agevolative in caso di interventi congiunti di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica che, data la complessità e tecnicalità, non vengono trattati in questo documento.
Cedibilità del credito
La legge di stabilità 2018 estende a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, non più soltanto a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali come in precedenza, la facoltà di cedere il credito corrispondente alla detrazione. In pratica i beneficiari della detrazione potranno cedere il proprio credito d’imposta ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, o ad altri soggetti privati.
Per i soggetti incapienti è inoltre possibile cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.
Controlli ENEA e modulazione dei limiti degli interventi.
Vengono estesi i poteri di controllo dell’ENEA che non si limiteranno più solo alla verifica della sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ma potranno essere effettuati per tutti gli interventi per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica. Con prossimi decreti interministeriali, da adottare entro 60 giorni, saranno definiti i requisiti tecnici per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni per riqualificazione energetica, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali sia sul posto, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.
Prorogata anche la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+ ed A per i forni) e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, ma limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1.01.2017. Resta invariato il limite di spesa per mobili e elettrodomestici di euro 10.000.
Il tenore letterale della norma pare estendere anche alle ristrutturazioni edilizie l’obbligo di comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.
a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Tra le spese sono incluse quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Le spese devono concernere unità immobiliari ad uso abitativo e la detrazione è ammessa per una spesa massima di euro 5.000 per unità immobiliare.
La detrazione spetta anche per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità abitativa. In tale caso la detrazione spetta pro quota millesimale al singolo condomino, purché questi versi la propria quota di spese al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La detrazione è subordinata all’effettuazione dei pagamenti con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti.
La medesima aliquota è applicabile anche ai contratti a canone concordato relativi a immobili ubicati in Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.05.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali, nonché nel caso il contratto sia stipulato per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari.
Dal 2019 l’agevolazione sarà riconosciuta per le università ubicate in un Comune distante almeno 100 chilometri e, comunque, situate in una Provincia diversa da quella di residenza.
Per quanto concerne il lavoro dipendente, non concorrono alla sua formazione le somme sostenute, erogate o rimborsate, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.
E’ prorogato di un anno (per tutto il 2018) il superammortamento, ma viene ridotta dal 40% al 30% la maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.
Dal 2018 sono esclusi tutti i veicoli, sia quelli a deducibilità limitata, inclusi quelli in uso promiscuo ai dipendenti, che quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico. Da sempre sono esclusi i fabbricati e i beni ammortizzabili con aliquota fiscale inferiore al 6,5%.
E’ prorogata anche l’estensione temporale del beneficio, ora estesa a beni acquistati entro il 30.06.2019 a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Iperammortamenti
Anche l’iperammortamento viene prorogato per tutto il 2018, pertanto gli investimenti volti a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», effettuati entro il 31/12/2018 ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che, entro la data del 31.12.2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, beneficeranno della maggiorazione dell’ammortamento pari al 150%.
I beni interessati sono compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016.
La proroga vale anche per i beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016, il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40%.
Dal 2018 sono inclusi nell’elenco di cui all’allegato B alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali e precisamente:
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Ricordiamo che per beneficiare dell’iperammortamento e della maggiorazione sui beni immateriali, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi citati di cui all'allegato A o all'allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, è invece necessaria una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato,
Nessuna variazione per il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.
Tali contratti costituiscono redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. m) Tuir) se stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, mentre costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50Tuir) se stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI.
A partire dal giorno 1.01.2018, i collaboratori coordinati e continuativi di società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l’Inps e per i primi 5 anni (dal 1.01.2018) la contribuzione al detto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso.
La detrazione è subordinata al rilascio di un certificato medico attestante il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento.
La detrazione spetta esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dal 1.01.2018.
Possono aderire alla rivalutazione i possessori di partecipazioni e terreni, al di fuori dell’esercizio di impresa (quindi persone fisiche, enti non commerciali, società semplici).
L'imposta sostitutiva a cui assoggettare i valori rivalutati resta invariata all’8% sia per i terreni che per le partecipazioni, indipendentemente dal fatto che siano o meno qualificate.
L’imposta deve essere versata interamente entro il 30.06.2018 oppure in tre rate annuali (30.6.2018, 30.06.2019 e 30.06.2020) con applicazione di interessi annui del 3%.
Viene meno quindi la differenza di imposizione tra partecipazioni qualificate e non qualificate.
Per effetto di tale equiparazione sarà possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.
Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate dal giorno 1.01.2019.
E’ tuttavia previsto un periodo transitorio di 5 anni durante il quale alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a IRES formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti in funzione della stratificazione delle riserve:
Viene precisato che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.
Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali (B2C) sono messe a disposizione di questi ultimi tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e una copia analogica della fattura elettronica sarà fornita dall’emittente. È facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
Dal nuovo obbligo sono esonerati i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio o regime dei minimi" o il regime forfettario.
L’emissione di fattura ordinaria (non elettronica) tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato è equiparata alla mancata emissione con sanzioni conseguenti ( dal 90% al 180% dell’imposta).
La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica (art. 3 L. 136/2010 codice degli appalti).
La deducibilità del costo e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburanti è ammessa soltanto se i relativi pagamenti avverranno con carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Per questi soggetti il termine per l’accertamento scende da 5 a 3 anni.
Da questi benefici sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Per il solo anno 2018 l’età dei lavoratori ammessi al beneficio è 35 anni.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, determina la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Nel caso in cui il datore di lavoro trasformi un contratto di apprendistato o a tempo determinato già in essere in contratto a tempo indeterminato, l’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 12 mesi, e sempre nel limite di 3.000 euro su base annua ed a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 36° anno di età.
Condizioni particolari riguardano:
a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del D.Lgs. 226/2005, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del Dpcm 25.01.2008, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
In questi casi l’esonero è elevato al 100% per le assunzioni intervenute entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.
Sono esclusi dall'agevolazione I rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni).
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
Sono esclusi dall'obbligo di pagamento tracciabile i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, i rapporti di lavoro domestico (L. 2.04.1958, n. 339), quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La violazione delle nuove disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro a carico del datore di lavoro o committente.
L'importo massimo del credito d'imposta annuale è di euro 300.000.
Non è ammissibile la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Al credito d’imposta non si applica il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro.
I costi oggetto di credito devono essere certificati ed allegati al bilancio, dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista indipendente iscritto nel Registro dei revisori legali. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile concorrono, entro il limite massimo di euro 5.000, al monte delle spese su cui calcolare il beneficio.
Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione dei costi.
Ulteriori precisazioni e modalità applicative saranno oggetto di apposito decreto ministeriale.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
Lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere a pena di nullità:
a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
Le società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI saranno soggette ad IRES con aliquota del 12% e applicheranno l’aliquota Iva ridotta al 10% ai servizi di carattere sportivo resi nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.
L’amministrazione di tutte società cooperative è affidata a un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti ed anche per quelle con un numero di soci cooperatori inferiore a 20 ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1 milione di euro (art. 2519, c. 2 c.c.) si applica la norma che limita il mandato degli amministratori a 3 esercizi (art.2383, c. 2 c.c.).
In caso di cancellazione dall’albo nazionale degli enti cooperativi di enti che si fossero sottratti all’attività di vigilanza, si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità (2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disposizioni attuative del Codice Civile) con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio (art. 2514, c. 1 lett. d) c.c.).
Alle cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall’art. 2545-octies c.c. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a 3 volte l’importo dovuto.
Il debitore è tenuto a pagare:
1) in unica soluzione, entro il 31.07.2018, l'importo a lui comunicato (delle rate scadute e non pagate).
2) in 2 rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione ed entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una rata (o dell’unica rata), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero il cui pagamento non può essere rateizzato.
Sono escluse dalla definizione agevolata:
a) le risorse proprie tradizionali e l'Iva riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
Per violazioni del codice della strada, le disposizioni si applicano solo agli interessi.
La rottamazione è estesa anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal giorno 1.01.2017 al 30.09.2017. Per questi ruoli Il pagamento delle stesse somme può essere effettuato in un numero massimo di 5 rate consecutive di uguale importo, da pagare nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
In occasione dell’approvazione della legge di bilancio, abbiamo raccolto le principali modifiche o innovazioni normative apportate sia da questa legge che dagli ultimi provvedimenti dell’anno appena concluso.
Alla data di stesura di questo documento non sono stati ancora emanati provvedimenti interpretativi ed è quindi possibile che alcune delle informazioni riportate necessitino di ulteriori approfondimenti o precisazioni.
Le informazioni sono esposte necessariamente in forma sintetica.
Lo studio è a disposizione, su appuntamento, per esaminare ed approfondire eventuali tematiche di singolo interesse.
LEGGE DI BILANCIO 2018 (Gazzetta Ufficiale 29.12.2017, n. 302, S.O. n. 62, L. 27.12.2017, n. 205 , “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”) 2
Proroga e integrazioni delle detrazioni per risparmio energetico - Art. 1, c. 3, lett. a) 2
Proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e bonus mobili- Art. 1, c. 3, lett. b) e b) n.3. 2
Detrazione Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde) - Art. 1, cc. 12-15. 3
Aliquota 10% cedolare secca per affitti a canone concordato - Art. 1, c. 16. 3
Detrazione canone di alloggi universitari - Art. 1, cc. 23, 24. 3
Abbonamento al trasporto pubblico. Detrazione o esclusione dal reddito. - Art. 1, c. 28. 3
Proroga di superammortamenti e iperammortamenti - Art. 1, cc. 29, 34 Art. 1, cc. 30-33, 35, 36. 3
Limite di reddito complessivo figli a carico Art. 1, cc. 252, 253. 4
Società ed associazioni sportive-dilettantistiche. Co.co.co. - Art. 1, cc. 358-360. 4
Compensi a sportivi dilettanti e collaboratori di cori, bande e filodrammatiche. Incremento del limite di esenzione. - Art. 1, c. 367. 4
Detraibilità delle spese per studenti con disturbo di apprendimento - Art. 1, cc. 665-667. 4
Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali - Art. 1, cc. 768-770. 5
Riordino delle scadenze fiscali. - Art. 1, c. 932, c. 933, c. 934. 5
Rivalutazione di partecipazioni e terreni - Art. 1, cc. 997, 998. 5
Capital gain da plusvalenze su partecipazioni qualificate Art. 1, cc. 999-1.002, 1.005. 5
Tassazione dei dividendi - Art. 1, cc. 1.003-1.006. 5
Imposta sul reddito d'impresa (IRI). Differimento - Art. 1, cc. 547-548. 5
Valore dei beni significativi soggetti ad Iva 10% Art. 1, c. 19. 5
Obbligo di fatturazione elettronica dal 2019 - Art. 1, c. 909, lett. a) ed e) 6
Trasmissione telematica di operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia - Art. 1, cc. 909, lett. a), n. 4, 915. 6
Obblighi di conservazione elettronica - Art. 1, c. 909, lett. a), n. 8. 6
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cessioni di carburante - Art. 1, c. 909, lett. b) 6
Fattura elettronica per cessioni di carburante e subappalti pubblici - Art. 1, cc. 917-919. 6
Abrogazione della scheda carburanti e tracciabilità dei pagamenti - Art. 1, cc. 920-927. 6
Fatture elettroniche per il tax free shopping- Art. 1, c. 1.088. 6
Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti - Art. 1, c. 909, lett. c) 6
Esonero contributivo per assunzione di giovani - Art. 1, cc. 100-108, 113, 114. 7
Retribuzioni e compensi ai lavoratori – Vietato il contante. - Art. 1, cc. 910-914. 7
Libro unico del lavoro in modalità telematica Art. 1, c. 1.154. 7
Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 - Art. 1, cc. 46-56. 8
Credito d’imposta per esercenti impianti di distribuzione di carburante - Art. 1, cc. 924, 925, 927. 8
Società sportive dilettantistiche lucrative - Art. 1, cc. 353-357. 8
Società operanti nel settore odontoiatrico. Contributo ENPAM - Art. 1, c. 442. 8
Vigilanza società cooperative Art. 1, c. 936. 8
Collegato alla Legge di bilancio 2018 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”- -Gazzetta Ufficiale 5.12.2017, n. 284 la L. 4.12.2017 n. 172 di conversione del D.L. 16.10.2017, n. 14. 9
Definizione dei ruoli. Riapertura 2010-2016 ed estensione ai ruoli 2017. (rottamazione cartelle) – Art. 1, cc. 4-6,8, 10 quater 9
Registri Iva in formato elettronico - Art. 19 octies, c. 6. 9
VARIE.. 9
ENASARCO - nuove aliquote 2018. 9
Tasso legale di interesse - 0,3% dal 2018 G.U. 292 del 15.12.2017. 9
LEGGE DI BILANCIO 2018 (Gazzetta Ufficiale 29.12.2017, n. 302, S.O. n. 62, L. 27.12.2017, n. 205 , “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”)
Salvo diversa indicazione, le disposizioni si applicano dal giorno 1 gennaio 2018.Proroga e integrazioni delle detrazioni per risparmio energetico - Art. 1, c. 3, lett. a)
ProrogaAncora una volta è disposta la proroga della detrazione fiscale del 65% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ora estesa alle spese sostenute sino al 31/12/2018,. Nel caso in cui le spese interessino parti comuni condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio, la detrazione del 65% è prorogata fino al 31.12.2022.
Integrazioni e modifiche
Se da un lato la legge di bilancio 2018 ha prorogato l’agevolazione, dall’altro ha ridotto dal 65% al 50% la detrazione per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
La norma integra anche altre fattispecie di intervento:
nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;
nella misura del 50%, invece, alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Vengono infine previste alcune misure agevolative in caso di interventi congiunti di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica che, data la complessità e tecnicalità, non vengono trattati in questo documento.
Cedibilità del credito
La legge di stabilità 2018 estende a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, non più soltanto a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali come in precedenza, la facoltà di cedere il credito corrispondente alla detrazione. In pratica i beneficiari della detrazione potranno cedere il proprio credito d’imposta ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, o ad altri soggetti privati.
Per i soggetti incapienti è inoltre possibile cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.
Controlli ENEA e modulazione dei limiti degli interventi.
Vengono estesi i poteri di controllo dell’ENEA che non si limiteranno più solo alla verifica della sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ma potranno essere effettuati per tutti gli interventi per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica. Con prossimi decreti interministeriali, da adottare entro 60 giorni, saranno definiti i requisiti tecnici per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni per riqualificazione energetica, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali sia sul posto, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.
Proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e bonus mobili- Art. 1, c. 3, lett. b) e b) n.3
Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, del TUIR. è differita sino al 31/12/2018 la detrazione del 50%. Resta ferma anche la spesa massima ammissibile pari ad euro 96.000 per unità immobiliare.Prorogata anche la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+ ed A per i forni) e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, ma limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1.01.2017. Resta invariato il limite di spesa per mobili e elettrodomestici di euro 10.000.
Il tenore letterale della norma pare estendere anche alle ristrutturazioni edilizie l’obbligo di comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.
Detrazione Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde) - Art. 1, cc. 12-15
Per l’anno 2018 è detraibile dall’IRPEF il 36% delle spese per:a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Tra le spese sono incluse quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Le spese devono concernere unità immobiliari ad uso abitativo e la detrazione è ammessa per una spesa massima di euro 5.000 per unità immobiliare.
La detrazione spetta anche per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità abitativa. In tale caso la detrazione spetta pro quota millesimale al singolo condomino, purché questi versi la propria quota di spese al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La detrazione è subordinata all’effettuazione dei pagamenti con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti.
Aliquota 10% cedolare secca per affitti a canone concordato - Art. 1, c. 16
Viene prorogata fino al 2019 l'aliquota del 10% della cedolare secca per gli affitti a canone concordato (artt. 2, c. 3 e 8 L. 431/1998) su immobili siti nei Comuni di cui all’art. 1, lett. a) e b) D.L. 551/1988 e negli atri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.La medesima aliquota è applicabile anche ai contratti a canone concordato relativi a immobili ubicati in Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.05.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali, nonché nel caso il contratto sia stipulato per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari.
Detrazione canone di alloggi universitari - Art. 1, cc. 23, 24
Per il 2017 ed il 2018, la detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti fuori sede” è concessa a coloro che risiedano ad almeno 100 Km dalla sede universitaria, anche nella stessa provincia. Sempre per il 2017 e 2018 la distanza è ridotta a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.Dal 2019 l’agevolazione sarà riconosciuta per le università ubicate in un Comune distante almeno 100 chilometri e, comunque, situate in una Provincia diversa da quella di residenza.
Abbonamento al trasporto pubblico. Detrazione o esclusione dal reddito. - Art. 1, c. 28
Dal 2018 è detraibile dall’IRPEF il 19% delle spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.Per quanto concerne il lavoro dipendente, non concorrono alla sua formazione le somme sostenute, erogate o rimborsate, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.
Proroga di superammortamenti e iperammortamenti - Art. 1, cc. 29, 34 Art. 1, cc. 30-33, 35, 36
Superammortamenti.E’ prorogato di un anno (per tutto il 2018) il superammortamento, ma viene ridotta dal 40% al 30% la maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.
Dal 2018 sono esclusi tutti i veicoli, sia quelli a deducibilità limitata, inclusi quelli in uso promiscuo ai dipendenti, che quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico. Da sempre sono esclusi i fabbricati e i beni ammortizzabili con aliquota fiscale inferiore al 6,5%.
E’ prorogata anche l’estensione temporale del beneficio, ora estesa a beni acquistati entro il 30.06.2019 a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Iperammortamenti
Anche l’iperammortamento viene prorogato per tutto il 2018, pertanto gli investimenti volti a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», effettuati entro il 31/12/2018 ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che, entro la data del 31.12.2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, beneficeranno della maggiorazione dell’ammortamento pari al 150%.
I beni interessati sono compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016.
La proroga vale anche per i beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016, il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40%.
Dal 2018 sono inclusi nell’elenco di cui all’allegato B alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali e precisamente:
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Ricordiamo che per beneficiare dell’iperammortamento e della maggiorazione sui beni immateriali, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi citati di cui all'allegato A o all'allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, è invece necessaria una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato,
Limite di reddito complessivo figli a carico Art. 1, cc. 252, 253
Dal 2019 il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, sale da 2.840,51 a 4.000 euroNessuna variazione per il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.
Società ed associazioni sportive-dilettantistiche. Co.co.co. - Art. 1, cc. 358-360
Le collaborazioni rese a fini istituzionali a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.Tali contratti costituiscono redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. m) Tuir) se stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, mentre costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50Tuir) se stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI.
A partire dal giorno 1.01.2018, i collaboratori coordinati e continuativi di società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l’Inps e per i primi 5 anni (dal 1.01.2018) la contribuzione al detto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso.
Compensi a sportivi dilettanti e collaboratori di cori, bande e filodrammatiche. Incremento del limite di esenzione. - Art. 1, c. 367
Non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro (fino al 2017 il limite era di euro 7.500) le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati:- nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche.
Detraibilità delle spese per studenti con disturbo di apprendimento - Art. 1, cc. 665-667
E’ detraibile dall’IRPEF il 19% delle spese sostenute dal 2018 per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, sostenute a favore di persone con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado.La detrazione è subordinata al rilascio di un certificato medico attestante il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento.
Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali - Art. 1, cc. 768-770
I premi per assicurazioni a copertura del rischio di eventi calamitosi relativi a unità immobiliari ad uso abitativo sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%.La detrazione spetta esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dal 1.01.2018.
Riordino delle scadenze fiscali. - Art. 1, c. 932, c. 933, c. 934
Per evitare sovrapposizioni di adempimenti sono stati modificati i termini di presentazione delle dichiarazioni o comunicazioni riferite all’annualità 2017, come da tabella:Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) relative al 2° trimestre | 30.09.2018 |
dichiarazione in materia di imposte e di IRAP | 31.10.2018 |
dichiarazioni uniche dei sostituti di imposta (mod. 770) | 31.10.2018 |
certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all’Inps, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata | 31.10.2018 |
mod. 730 (precompilato e ordinario) a un CAF-dipendenti | 23.07.2018 |
mod. 730 (precompilato e ordinario) al sostituto d’imposta | 07.07.2018 |
Rivalutazione di partecipazioni e terreni - Art. 1, cc. 997, 998
Anche nel 2018 viene riaperta la facoltà di rivalutare il costo di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e di terreni agricoli ed edificabili posseduti alla data del 1.01.2018 sulla base di una perizia da redigere e giurare entro il 30.06.2018.Possono aderire alla rivalutazione i possessori di partecipazioni e terreni, al di fuori dell’esercizio di impresa (quindi persone fisiche, enti non commerciali, società semplici).
L'imposta sostitutiva a cui assoggettare i valori rivalutati resta invariata all’8% sia per i terreni che per le partecipazioni, indipendentemente dal fatto che siano o meno qualificate.
L’imposta deve essere versata interamente entro il 30.06.2018 oppure in tre rate annuali (30.6.2018, 30.06.2019 e 30.06.2020) con applicazione di interessi annui del 3%.
Capital gain da plusvalenze su partecipazioni qualificate Art. 1, cc. 999-1.002, 1.005
Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate non concorreranno più alla formazione del reddito complessivo, seppur in misura limitata, ma saranno tassate a titolo definitivo con imposta sostitutiva del 26%.Viene meno quindi la differenza di imposizione tra partecipazioni qualificate e non qualificate.
Per effetto di tale equiparazione sarà possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.
Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate dal giorno 1.01.2019.
Tassazione dei dividendi - Art. 1, cc. 1.003-1.006
Dal 2018 i dividendi percepiti derivanti da partecipazioni in società o enti soggetti a IRES sono tassati, sull’intero importo, con imposta sostitutiva del 26%, trattenuta direttamente a titolo d’imposta del soggetto erogatore, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate.E’ tuttavia previsto un periodo transitorio di 5 anni durante il quale alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a IRES formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti in funzione della stratificazione delle riserve:
data formazione riserve | imponibile | aliquota |
fino al 2008 | 40% | progressiva |
dal 2008 al 2016 | 49,72% | progressiva |
2017 | 58,14% | progressiva |
2018 | 100% | 26% imposta sostitutiva |
Imposta sul reddito d'impresa (IRI). Differimento - Art. 1, cc. 547-548
Il nuovo regime fiscale, opzionale, sul reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria che comporta la separazione del reddito dell’impresa da quello dell’imprenditore o socio, assoggettandolo ad un’imposta fissa pari al 24% denominata IRI, originariamente previsto per l’anno 2017, è differito all’anno 2018.Valore dei beni significativi soggetti ad Iva 10% Art. 1, c. 19
Nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili abitativi cui è applicabile l’aliquota Iva 10%) che includono beni significativi (ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza) diviene obbligatoria la separata indicazione del servizio che costituisce l’oggetto della prestazione e dei beni di valore significativo che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.Viene precisato che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.
Obbligo di fatturazione elettronica dal 2019 - Art. 1, c. 909, lett. a) ed e)
Dal 1.01.2019 le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (B2B), saranno documentate esclusivamente mediante fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali (B2C) sono messe a disposizione di questi ultimi tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e una copia analogica della fattura elettronica sarà fornita dall’emittente. È facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
Dal nuovo obbligo sono esonerati i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio o regime dei minimi" o il regime forfettario.
L’emissione di fattura ordinaria (non elettronica) tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato è equiparata alla mancata emissione con sanzioni conseguenti ( dal 90% al 180% dell’imposta).
Trasmissione telematica di operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia - Art. 1, cc. 909, lett. a), n. 4, 915
Poiché le operazioni effettuate o ricevute da o verso soggetti esteri non sarà tracciata da fatture elettroniche, i soggetti passivi dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a dette operazioni salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale.La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.
Obblighi di conservazione elettronica - Art. 1, c. 909, lett. a), n. 8
Gli obblighi di conservazione elettronica (art. 3 D.M. Economia 17.06.2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. I tempi e le modalità di applicazione di questa disposizione saranno stabiliti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cessioni di carburante - Art. 1, c. 909, lett. b)
Dal giorno 1.07.2018 le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori dovranno essere memorizzate elettronicamente e trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate secondo modalità rinviate ad apposito decreto.Fattura elettronica per cessioni di carburante e subappalti pubblici - Art. 1, cc. 917-919
L’obbligo della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipato al 1.07.2018 per le fatture relative a:a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica (art. 3 L. 136/2010 codice degli appalti).
Abrogazione della scheda carburanti e tracciabilità dei pagamenti - Art. 1, cc. 920-927
Dal giorno 1.07.2018 è abolita la scheda carburanti e gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva dovranno essere documentati esclusivamente con la fattura elettronica.La deducibilità del costo e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburanti è ammessa soltanto se i relativi pagamenti avverranno con carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Fatture elettroniche per il tax free shopping- Art. 1, c. 1.088
È posticipata dal 1.01.2018 al 1.09.2018 la decorrenza dell’obbligo di emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio Iva).Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti - Art. 1, c. 909, lett. c)
Allo scopo di incentivare la tracciabilità dei pagamenti è previsto l’accorciamento dei termini di decadenza degli accertamenti fiscali a favore di coloro che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti effettuati e degli incassi ricevuti relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.Per questi soggetti il termine per l’accertamento scende da 5 a 3 anni.
Da questi benefici sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Esonero contributivo per assunzione di giovani - Art. 1, cc. 100-108, 113, 114
Per incentivare l’occupazione viene introdotto una decontribuzione riservata ai datori di lavoro privati per le assunzioni di personale dipendente effettuate dal giorno 1.01.2018 alle seguenti condizioni:- il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato a tutele crescenti;
- i lavoratori non abbiano compiuto il 30° anno di età;
- I lavoratori non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato);
- I datori di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Per il solo anno 2018 l’età dei lavoratori ammessi al beneficio è 35 anni.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, determina la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Nel caso in cui il datore di lavoro trasformi un contratto di apprendistato o a tempo determinato già in essere in contratto a tempo indeterminato, l’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 12 mesi, e sempre nel limite di 3.000 euro su base annua ed a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 36° anno di età.
Condizioni particolari riguardano:
a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del D.Lgs. 226/2005, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del Dpcm 25.01.2008, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
In questi casi l’esonero è elevato al 100% per le assunzioni intervenute entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.
Sono esclusi dall'agevolazione I rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Retribuzioni e compensi ai lavoratori – Vietato il contante. - Art. 1, cc. 910-914
Dal giorno 1.07.2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni).
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
Sono esclusi dall'obbligo di pagamento tracciabile i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, i rapporti di lavoro domestico (L. 2.04.1958, n. 339), quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La violazione delle nuove disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro a carico del datore di lavoro o committente.
Libro unico del lavoro in modalità telematica Art. 1, c. 1.154
Gli obblighi di tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro e dell’invio mensile tramite modello Uniemens dei dati contenuti nel modello DMAG per i lavoratori agricoli sono differiti all’anno 2019.Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 - Art. 1, cc. 46-56
Le imprese che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, sosterranno spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate in ambiti già ricompresi nell’ambito dell’iperammortamento, beneficeranno di un credito d’imposta del 40% del solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.L'importo massimo del credito d'imposta annuale è di euro 300.000.
Non è ammissibile la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Al credito d’imposta non si applica il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro.
I costi oggetto di credito devono essere certificati ed allegati al bilancio, dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista indipendente iscritto nel Registro dei revisori legali. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile concorrono, entro il limite massimo di euro 5.000, al monte delle spese su cui calcolare il beneficio.
Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione dei costi.
Ulteriori precisazioni e modalità applicative saranno oggetto di apposito decreto ministeriale.
Credito d’imposta per esercenti impianti di distribuzione di carburante - Art. 1, cc. 924, 925, 927
Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1.07.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
Società sportive dilettantistiche lucrative - Art. 1, cc. 353-357
Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate anche con scopo di lucro in forma societaria.Lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere a pena di nullità:
a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
Le società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI saranno soggette ad IRES con aliquota del 12% e applicheranno l’aliquota Iva ridotta al 10% ai servizi di carattere sportivo resi nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.
Società operanti nel settore odontoiatrico. Contributo ENPAM - Art. 1, c. 442
Le società operanti nel settore odontoiatrico dovranno versare alla gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo. La scadenza del versamento è il 30.09 dell’anno successivo a quello della chiusura dell’esercizio (primo adempimento 30.09.2019).Vigilanza società cooperative Art. 1, c. 936
La legge di stabilità introduce l'obbligo del Consiglio di amministrazione per tutte le cooperative e nuove norme in caso di inadempienza agli obblighi di vigilanza .L’amministrazione di tutte società cooperative è affidata a un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti ed anche per quelle con un numero di soci cooperatori inferiore a 20 ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1 milione di euro (art. 2519, c. 2 c.c.) si applica la norma che limita il mandato degli amministratori a 3 esercizi (art.2383, c. 2 c.c.).
In caso di cancellazione dall’albo nazionale degli enti cooperativi di enti che si fossero sottratti all’attività di vigilanza, si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità (2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disposizioni attuative del Codice Civile) con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio (art. 2514, c. 1 lett. d) c.c.).
Alle cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall’art. 2545-octies c.c. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a 3 volte l’importo dovuto.
Collegato alla Legge di bilancio 2018 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”- -Gazzetta Ufficiale 5.12.2017, n. 284 la L. 4.12.2017 n. 172 di conversione del D.L. 16.10.2017, n. 14
Definizione dei ruoli. Riapertura 2010-2016 ed estensione ai ruoli 2017. (rottamazione cartelle) – Art. 1, cc. 4-6,8, 10 quater
Viene riaperta la possibilità di estinguere i carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, senza corrispondere le relative sanzioni, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999, purché si provveda al pagamento integrale delle somme costituenti capitale, interessi, aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento. Sono esclusi i contribuenti che hanno aderito alla precedente rottamazione e non la hanno perfezionata. La definizione deve essere richiesta entro il 15.05.2018 e, se vi siano ricorsi pendenti, comporta la rinuncia al contenzioso.Il debitore è tenuto a pagare:
1) in unica soluzione, entro il 31.07.2018, l'importo a lui comunicato (delle rate scadute e non pagate).
2) in 2 rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione ed entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una rata (o dell’unica rata), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero il cui pagamento non può essere rateizzato.
Sono escluse dalla definizione agevolata:
a) le risorse proprie tradizionali e l'Iva riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
Per violazioni del codice della strada, le disposizioni si applicano solo agli interessi.
La rottamazione è estesa anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal giorno 1.01.2017 al 30.09.2017. Per questi ruoli Il pagamento delle stesse somme può essere effettuato in un numero massimo di 5 rate consecutive di uguale importo, da pagare nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.