29/02/2020
Esportatori abituali. Semplificazioni.
Esportatori abituali. Semplificazioni
Secondo le nuove disposizioni però, i fornitori dovranno indicare gli estremi del protocollo di ricezione delle ricevute telematiche rilasciate dall’Agenzia delle entrate nelle fatture emesse o nella dichiarazione doganale.
Per effetto del provvedimento del 27 febbraio 2020, i fornitori troveranno dal 2 marzo 2020 le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento nel proprio “Cassetto fiscale”.
Per ragioni di ordine pratico, è comunque consigliato agli esportatori di continuare ad inviare le lettere d’intento al fornitore.
E’ stato inoltre aggiornato il modello di dichiarazione d’intento e le specifiche di trasmissione. Il nuovo modello è immediatamente utilizzabile mentre quello precedente non potrà più essere utilizzato dal prossimo 27 aprile.
Ricordiamo che l’effettuazione di cessioni o prestazioni in sospensione d’imposta (articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972) senza aver verificato l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione di intento, comporta l’irrogazione di una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta.
Riferimenti:
provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 96911/2020 del 27/02/2020
articolo 12-septies D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”).
Dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali che intendono acquistare beni o servizi senza applicazione dell’IVA, non devono più consegnare al fornitore (o in dogana) la dichiarazione di intento e la sua copia della ricevuta di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate. Sia il cliente che il fornitore, inoltre, non devono più numerare progressivamente ed annotare in un apposito registro le lettere d’intento.
Secondo le nuove disposizioni però, i fornitori dovranno indicare gli estremi del protocollo di ricezione delle ricevute telematiche rilasciate dall’Agenzia delle entrate nelle fatture emesse o nella dichiarazione doganale.
Per effetto del provvedimento del 27 febbraio 2020, i fornitori troveranno dal 2 marzo 2020 le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento nel proprio “Cassetto fiscale”.
Per ragioni di ordine pratico, è comunque consigliato agli esportatori di continuare ad inviare le lettere d’intento al fornitore.
E’ stato inoltre aggiornato il modello di dichiarazione d’intento e le specifiche di trasmissione. Il nuovo modello è immediatamente utilizzabile mentre quello precedente non potrà più essere utilizzato dal prossimo 27 aprile.
Ricordiamo che l’effettuazione di cessioni o prestazioni in sospensione d’imposta (articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972) senza aver verificato l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione di intento, comporta l’irrogazione di una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta.
Riferimenti:
provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 96911/2020 del 27/02/2020
articolo 12-septies D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”).