22/01/2020
Legge di Bilancio 2020 ( L. 27.12.2019, n. 160) e provvedimenti di fine anno
gennaio 2020 Circolare 02/2020
In occasione dell’approvazione della legge di stabilità riassumiamo le principali modifiche e novità introdotte in materia tributaria ed amministrativa. Attualmente diverse disposizioni non sono supportate da alcuna interpretazione ufficiale ed è pertanto possibile che le informazioni esposte in questo documento necessitino di ulteriori precisazioni o approfondimenti.
Nel titolo di ogni paragrafo è indicato l’articolo o il comma del provvedimento cui si riferisce.
Sommario
Legge di Bilancio 2020 ( L. 27.12.2019, n. 160) 2
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2019, n. 304, S.O. n. 45. 2
Deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali. - Art. 1, cc. 4-5 - cc. 769, 772, 773. 2
Cedolare secca sui contratti di affitto - Art. 1, c. 6. 2
Eco bonus e sisma bonus. Sconto in fattura e cessione del credito - Art. 1, cc. 70,176. 2
Proroga detrazioni per recupero edilizio, risparmio energetico, acquisto mobili ed elettrodomestici e bonus verde - Art. 1, c. 175. 2
Detrazione per interventi sulle facciate di edifici - Art. 1, cc. 219-224. 2
Reintroduzione dell’ACE - Art. 1, c. 287. 3
Detrazione Irpef per iscrizione a scuole di musica di minorenni - Art. 1, cc. 346,347. 3
Detrazione spese veterinarie. Incremento del limite di spesa - Art. 1, c. 361. 3
Detrazione Irpef per oneri. Rimodulazione in base al reddito complessivo - Art. 1, c. 629. 3
Fringe benefit per uso promiscuo di autoveicoli aziendali - Art. 1, cc. 632,633. 3
Buoni pasto - Art. 1, c. 677. 3
Estromissione immobili strumentali dell’impresa individuale - Art. 1, c. 690. 4
Regime forfetario. Restrizioni all’accesso o mantenimento del regime. Precisazioni - Art. 1, cc. 691,692. 4
Riedizione della rivalutazione di partecipazioni non quotate e terreni - Art. 1, cc. 693 - 694. 4
Incremento imposta sostitutiva plusvalenze immobiliari - Art. 1, c. 695. 4
Rivalutazione dei beni d’impresa - Art. 1, cc. 696-704. 4
Ivie e Ivafe. Estensione ambito soggettivo - Art. 1, cc. 710,711. 5
Unificazione IMU e TASI. Dichiarazioni IMU - Art. 1, cc. 738-783, 774,775. 5
Sgravio contributivo 2020 per contratti di apprendistato - Art. 1, c. 8. 5
Esonero contributivo triennale under 35 - Art. 1, c. 10. 5
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali - Art. 1, cc. 184-197. 5
Credito d’imposta investimenti 2020 per ricerca, sviluppo e innovazione - Art. 1, cc. 198-208. 6
Credito d’imposta per spese di formazione - Art. 1, cc. 210-217. 8
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2019, n. 304, S.O. n. 45.
Deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali. - Art. 1, cc. 4-5 - cc. 769, 772, 773
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ordinariamente quindi dall’anno 2019), l’Imu sugli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50%.La deducibilità sarà del 60% per i periodi di imposta 2020 e 2021 e, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021, sarà del 100%.
La deducibilità, secondo le misure sopra riportate, si applica anche all’Imi della provincia autonoma di Bolzano e all’Imis della provincia autonoma di Trento.
Resta ferma l’indeducibilità dall’IRAP.
Cedolare secca sui contratti di affitto - Art. 1, c. 6
L’aliquota della cedolare secca applicabile al canone concordato per contratti aventi a oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze è confermata al 10%.Non è invece stata prorogata la cedolare secca sulle locazioni di locali commerciali di categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie che resta valida ai soli contratti stipulati nel 2019.
Eco bonus e sisma bonus. Sconto in fattura e cessione del credito - Art. 1, cc. 70,176
Dal 2020 lo sconto in fattura, corrispondente alle detrazioni che sarebbero spettate in dieci anni, sui lavori di risparmio energetico e interventi antisismici, è ammesso solo per gli “interventi di ristrutturazione importante di 1° livello di cui al D.Mise 26.06.2015, per le parti comuni degli edifici condominiali” di importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.Chi ne ha diritto otterrà lo sconto direttamente dal fornitore che a sua volta ne fruirà sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali.
È abrogata quindi la facoltà generale di optare per lo sconto in fattura in relazione alle detrazioni per interventi di efficienza energetica e per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Stante la particolarità della casistica, è opportuna l’assistenza di tecnici specializzati al fine di individuare gli interventi interessati.
Proroga detrazioni per recupero edilizio, risparmio energetico, acquisto mobili ed elettrodomestici e bonus verde - Art. 1, c. 175
Anche per il 2020 sono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, di recupero edilizio, sistemazione a verde e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Quest’ultima tipologia di spese, sostenute nel 2020, comporta la detrazione, a condizione che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 1.01.2019.Detrazione per interventi sulle facciate di edifici - Art. 1, cc. 219-224
Sulle spese sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, degli edifici esistenti ubicati in zona A o B[1] ai sensi del D.M. lavori pubblici 2.04.1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%.Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018. Anche in questo caso è necessaria l’assistenza di tecnici specializzati per la puntuale qualificazione dell’intervento al fine di valutare la spettanza della detrazione. Sono previsti obblighi di comunicazione all’ENEA, sulla base di istruzioni specifiche che verranno elaborate dall’Ente.
Al presente beneficio sono ammessi esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e, dal testo della legge, pare non vi siano limiti di spesa.
Sul piano soggettivo la norma non dispone alcuna limitazione in merito agli aventi diritto dalla detrazione. In particolare la norma parla genericamente di “detrazione dall’imposta lorda” e non chiarisce se questa spetti unicamente ai contribuenti IRPEF oppure possa essere estesa anche ai fini IRES. Si attende un intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Reintroduzione dell’ACE - Art. 1, c. 287
Viene ripristinata, già dal 2019, l’agevolazione ACE (deduzione dal reddito di una percentuale degli utili accantonati e dei versamenti in conto capitale) seppur con un minor tasso nozionale che è stabilito nella misura del 1,3%.Detrazione Irpef per iscrizione a scuole di musica di minorenni - Art. 1, cc. 346,347
A decorrere dall’anno 2021 saranno detraibili dall’Irpef le spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica ricono-sciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. La detrazione del 19% spetterà per spese sino a 1.000 euro e per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni.Detrazione spese veterinarie. Incremento del limite di spesa - Art. 1, c. 361
L‘ammontare massimo delle spese veterinarie su cui fruire della detrazione del 19% sale ad euro 500 (da euro 387,34), sempre limitatamente alla parte che eccede euro 129,11.Detrazione Irpef per oneri. Rimodulazione in base al reddito complessivo - Art. 1, c. 629
La detrazione Irpef per oneri, di cui all’art. 15 del Tuir, viene rimodulata in funzione dell’entità del reddito complessivo del beneficiario. Spetterà quindi:a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
Il parametro reddituale è calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Resta immutata, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, la detrazione per gli oneri relativi agli interessi passivi per prestiti o mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni), agli interessi passivi sui mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale, e per le spese sanitarie.
Fringe benefit per uso promiscuo di autoveicoli aziendali - Art. 1, cc. 632,633
L’entità del fringe benefit da computare come reddito in natura a favore di dipendenti e amministratori, ora stabilito pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’Aci, viene proporzionata al grado di efficienza ecologica delle vetture:- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
Inoltre, fermo restando le percentuali sopra indicate per i veicoli con emissioni di CO2 sino a 160g/km, a decorrere dal 2021, per gli altri veicoli ci sarà un ulteriore incremento e precisamente:
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
Il nuovo importo del fringe benefit si applica alle vetture assegnate a decorrere dal giorno 01/07/2020.
Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente al 31.12.2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30.06.2020.
Buoni pasto - Art. 1, c. 677
In tema di tassazione dei servizi sostitutivi di mensa aziendale la normativa prevede che dal 2020 non concorrono a formare il reddito del lavoratore:- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi (ipotesi invariata);
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (ticket restaurant) fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4 (anziché euro 5,29), aumentato a euro 8 (anziché euro 7) nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29 (importo confermato).
Estromissione immobili strumentali dell’impresa individuale - Art. 1, c. 690
Per l’ennesima volta viene riproposta la disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali posseduti da imprese individuali e sarà possibile, dal 1.01 al 31.05.2020, per i beni posseduti al 31.10.2019 pagando un’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza in due rate entro il 30.11.2020 (per il 40%) e il 30.06.2021 (per il 60%). Sono esclusi gli immobili-merce e gli immobili non strumentali.Regime forfetario. Restrizioni all’accesso o mantenimento del regime. Precisazioni - Art. 1, cc. 691,692
La legge di bilancio ha introdotto nuove restrizioni per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario.Dal 2020, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono applicare il regime forfetario se nell’anno precedente sono rispettate tutte le condizioni seguenti:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’art. 70 D.Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’art. 60 Tuir (prestazioni effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari).
- hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente inferiori ad euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno precedente.
Infine, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, nel riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.
È abrogata la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra € 65.001,00 e € 100.000,00.
Ad oggi non esistono interpretazioni dell’Agenzia dell’Entrate in merito alla decorrenza delle restrizioni indicate ai precedenti punti b) e c) e si ritiene pertanto che sin dall’inizio del 2020 chi non rispetta tali indicazioni debba adottare il regime ordinario. Tuttavia, come già accaduto per le modifiche normative introdotte per l’anno 2019, non è escluso che il Ministero possa fornire un’interpretazione che differisca al 2021 la decorrenza di tali limitazioni.
Riedizione della rivalutazione di partecipazioni non quotate e terreni - Art. 1, cc. 693 - 694
Anche nell’anno 2020 viene riproposta la facoltà di rivalutare il costo di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e di terreni, agricoli ed edificabili, posseduti alla data del 1.01.2020 sulla base di una perizia giurata da redigersi entro il 30.06.2020 (norma originariamente prevista dall’art. 2, c. 2 D.L. 282/2002).I beneficiari sono i soggetti che possiedono partecipazioni e terreni al di fuori dell’esercizio di impresa (quindi persone fisiche, enti non commerciali, società semplici).
L'imposta sostitutiva a cui assoggettare i valori rivalutati è pari all’ 11% sia per i terreni e per le partecipazioni, senza distinzione tra qualificate e non qualificate.
L’imposta deve essere versata interamente entro il 30.06.2020 oppure in tre rate annuali (30.6.2020, 30.06.2021 e 30.06.2022) con applicazione di interessi annui del 3%.
Incremento imposta sostitutiva plusvalenze immobiliari - Art. 1, c. 695
Dal 2020 l’imposta sostitutiva applicabile facoltativamente alle plusvalenze realizzate da persone fisiche in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili (di cui all’art. 1, c. 496 L. 266/2005) è incrementata dal 20% al 26%. Alternativamente può essere applicata la tassazione ordinaria progressiva.Rivalutazione dei beni d’impresa - Art. 1, cc. 696-704
Le imprese soggette ad IRES che adottano i principi contabili nazionali possono rivalutare, nel bilancio 2019, i beni materiali e immateriali e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.La rivalutazione è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili ed è possibile procedere con l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione versando un'imposta sostitutiva del 10%.
I maggiori valori attribuiti con la rivalutazione si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap con decorrenza dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (dal 2022 per esercizi solari) e, in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Con riferimento agli immobili il periodo di salvaguardia è ridotto di un anno.
Le imposte sostitutive sono versate in tre rate annuali, che divengono sei semestrali per somme dovute superiori a 3.000.000 di euro, a decorerre dal termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.
Ivie e Ivafe. Estensione ambito soggettivo - Art. 1, cc. 710,711
Dal 2020 oltre alle persone fisiche, sono soggetti passivi IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) ed IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono quindi tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990 (c.d. monitoraggio fiscale).Unificazione IMU e TASI. Dichiarazioni IMU - Art. 1, cc. 738-783, 774,775
Dall’anno 2020 cade la differenziazione tra IMU e TASI, con quest’ultima che è assorbita nella prima. Ciò sarà a saldi invariati poiché l’IMU sarà aumentata in misura pari all’abolita TASI.Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30.06 dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta o a quello in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
Si attende l’emanazione di un decreto per l’individuazione dei casi in cui è necessaria la presentazione.
Sgravio contributivo 2020 per contratti di apprendistato - Art. 1, c. 8
Per promuovere l’occupazione giovanile sui contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nello stesso anno, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze non più di 9 addetti uno sgravio contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al 3°.Esonero contributivo triennale under 35 - Art. 1, c. 10
L’esonero contributivo di cui all’art. 1, cc. 100-108 L. 205/2017 è riconosciuto limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni effettuate entro il 31.12.2020.Viene riconosciuto, per un massimo di 36 mesi, un esonero contributivo pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro all’anno.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali - Art. 1, cc. 184-197
Dal 2020 sono eliminati sia i superammortamenti che gli iperammortamenti che vengono sostituiti con dei crediti di imposta:- in sostituzione dei superammortamenti è istituito un credito d'imposta pari al 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2.000.000 euro e si utilizza esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene. Sono agevolabili, come per il superammortamento, gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio di impresa e vengono aggiunti quali beneficiari anche i professionisti. Sono esclusi tutti i veicoli di cui all'art. 164, c. 1 del Tuir (e sono quindi invece ancora agevolabili gli autocarri) ed i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, nonché fabbricati e costruzioni e alcuni beni particolari quali condotte, condutture, rotaie, aerei.
- quanto all’abrogato iperammortamento, viene ora introdotto un credito di imposta del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e 20% da 2,5 milioni a 10 milioni, che è il limite massimo ammissibile. I beni agevolabili restano quelli di cui all'allegato A della L. 232/2016, ossia i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa secondo il modello Industria 4.0. Il credito d'imposta per i beni dell'allegato A è fruibile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni;
- direttamente collegato a questo credito, così come in passato lo era il superammortamento dei beni immateriali connessi agli investimenti oggetto di iperammortamento, c'è ora il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali compresi nell'allegato B, ossia software, sistemi, piattaforme, applicazioni per far funzionare i macchinari ex iperammortizzabili. Il credito è in questo caso del 15% del costo, nel limite massimo di 700.000 euro, ed è fruibile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali.
Gli investimenti devono essere ubicati in Italia.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Per fruire dei crediti di cui ai punti 2 e 3 (ex iperammortamento) è necessario inviare una comunicazione al MISE e produrre una dichiarazione del rappresentante legale da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e, se i beni agevolati superano i 300.000 euro, è obbligatoria una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Ai professionisti non spettano i crediti dei punti 2 e 3.
Per tutti e tre i crediti citati, ai fini dei successivi controlli, è obbligatorio conservare, pena la revoca, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e nelle fatture e altri documenti deve essere riportato il riferimento normativo: art. 1, cc. da 184 a 194, L. 160/2019.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse dal beneficio le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2001.
Se entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, senza essere sostituiti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e deve essere riversata la differenza utilizzata in eccedenza.
Tutte le precedenti disposizioni si applicano agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Credito d’imposta investimenti 2020 per ricerca, sviluppo e innovazione - Art. 1, cc. 198-208
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (ordinariamente l’anno 2020) sugli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta modulato in funzione della tipologia di spesa..Sono ammesse al credito tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Il beneficio spettante è comunque subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricer-ca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lett. m), q) e j) del punto 15 del par. 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C198/01).
Le spese ammissibili sono:
a) le spese del personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
d) le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle eventuali maggiorazioni[2] previste;
f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
- Per le attività di ricerca e sviluppo fondamentale, industriale e sperimentale, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo
- Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo
- Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo
- Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo
Tutti i crediti di imposta sono calcolati sulla relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro che sale a 3 milioni per la casistica del punto a), ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
Al solo fine di consentire di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Mise.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione e le relative spese sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. La relazione è a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.
Entro il 1.03.2020 è atteso il decreto del Mise che definirà il contenuto di ciascuna tipologia di attività.
Stante la complessità dell’argomento e dell’individuazione della tipologia agevolabile, nonché delle spese ammissibili e la loro quantificazione, è opportuno avvelersi di consulenti specializzati in coordinamento con lo Studio.
Credito d’imposta per spese di formazione - Art. 1, cc. 210-217
Viene esteso all’anno 2020, con modifiche, il credito d’imposta introdotta dall’art. 1, cc. da 46 a 56 L. 205/2017 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.La misura è differenziata in funzione delle dimensioni delle imprese (per la definizione si rimanda al link https://www.studiotesta.eu/risorse-utili/tabelle/pmi-definizione-di-micro-piccola-e-media-impresa)
% credito | limite annuo spese euro | |
piccole imprese | 50% | 300.000 |
medie imprese | 40% | 250.000 |
grandi imprese | 30% | 250.000 |
Nel rispetto dei limiti massimi annuali, per tutte le imprese il credito è aumentato al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione e deve essere comunicato al Mise.
I beneficiari non devono essere in situazione di crisi, essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e destinatarie di sanzioni interdittive previste dalla disciplina della responsabilità amministrativa (L. 231).
Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Mise 4.05.2018, ma la fruizione non è più condizionata alla sottoscrizione di un accordo collettivo di secondo livello, aziendale o territoriale.