16/10/2019

Obbligo di nomina dell’organo di controllo. Nuovi limiti dimensionali per le srl.

L’articolo 379 D.Lgs. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) e successivamenteil DL 32/2019, al fine di favorire l’emersione e la tempestiva gestione della crisi, amplia le ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo (collegio sindacale) o dei revisori.
Con la riforma è stato modificato l’articolo 2477 C.C., nei commi 2 e 3, stabilendo che :
 
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.
 
Le Srl e le società cooperative già costituite alla data del 16 marzo 2019, quando ricorrono i requisiti di cui all’articolo 2477, comma 1, cod. civ., devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui sopra entro nove mesi dalla predetta data (16 dicembre 2019).
Viene poi precisato che “ Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo”, quindi ai bilanci 2017 e 2018.
 
Le società che, oggi prive di organo di controllo o del revisore, hanno superato almeno uno dei limiti sopra richiamati, dovranno perciò provvedere alla loro nomina entro il prossimo 16 dicembre.
 
Ricordiamo che il l’organo di controllo o il revisore devono essere composti da persone indipendenti (rif. in calce) rispetto alla società.

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